(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 17 del 28 febbraio 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Oggetto delle tasse e modalita' di pagamento 1. Le tasse sulle concessioni regionali si applicano agli atti e ai provvedimenti adottati dalla Regione nell'esercizio delle proprie funzioni o dagli enti da essa delegati ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione, indicati nella tariffa approvata con D.Lgs. 22 giugno 1991, n. 230, e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come modificato dall' articolo 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158. 2. Le tasse sulle concessioni regionali sono corrisposte mediante versamento su conto corrente postale intestato alla tesoreria della Regione Marche. 3. Gli importi delle tasse, indicati nella tariffa approvata con D.Lgs. 22 giugno 1991, n. 230, e successive modificazioni ed integrazioni sono arrotondati alle lire 1.000 superiori con esclusione di quelli relativi a tasse e contributi da determinarsi in relazione a quantita' variabili e per i quali il suddetto arrotondamento va operato sul totale delle tasse o dei contributi dovuti.