(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 17
                        del 28 febbraio 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
            Oggetto delle tasse e modalita' di pagamento
 
  1. Le tasse sulle concessioni regionali si applicano agli atti e ai
provvedimenti  adottati  dalla  Regione  nell'esercizio delle proprie
funzioni o dagli enti da essa delegati ai sensi degli articoli 117  e
118  della  Costituzione, indicati nella tariffa approvata con D.Lgs.
22 giugno 1991, n. 230, e successive modificazioni  ed  integrazioni,
ai  sensi  del comma 1 dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n.
281, come modificato dall' articolo 4 della legge 14 giugno 1990,  n.
158.
  2.  Le  tasse sulle concessioni regionali sono corrisposte mediante
versamento su conto corrente postale intestato alla  tesoreria  della
Regione Marche.
  3.  Gli  importi  delle tasse, indicati nella tariffa approvata con
D.Lgs.  22  giugno  1991,  n.  230,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni   sono   arrotondati   alle  lire  1.000  superiori  con
esclusione di quelli relativi a tasse e contributi da determinarsi in
relazione  a  quantita'  variabili  e  per  i   quali   il   suddetto
arrotondamento  va  operato  sul  totale delle tasse o dei contributi
dovuti.